Lavoro esterno al carcere – Misure a favore delle imprese

Il lavoro all’esterno consiste nella possibilità per il detenuto di prestare attività lavorativa fuori dell’Istituto di detenzione, a favore di imprese pubbliche o private. L’attività lavorativa deve svolgersi in condizioni tali da garantire l’effettiva attuazione degli scopi rieducativi previsti dalle norme. Come nel caso del lavoro intra murario, l’impresa deve rispettare le normative previste dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

La richiesta nominativa di assunzione va rivolta alla Direzione dell’Istituto Penitenziario e deve necessariamente contenere i dati utili alla formulazione del programma: luogo di lavoro, orario previsto ed eventuali prestazioni di lavoro straordinario, qualifica e mansione da svolgere. Il provvedimento è sottoposto ad approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Per l’avvio del lavoro extra murario è egualmente prevista la stipula preventiva di una convenzione con la Direzione dell’Istituto e/o con la Direzione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

I vantaggi per l’impresa: benefici contributivi

Come per tutti i disoccupati, anche per i detenuti disoccupati da oltre 24 mesi vale la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali: del 50% per le imprese e del 100% per gli artigiani. L’agevolazione è prevista per 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (L. 407/90, art. 8 comma 9) e permane ovviamente anche in caso del “fine pena” della persona.

Oltre ai benefici contributivi previsti dalla Legge 407/90 sono state introdotte agevolazioni dalla Legge 193/2000, cosiddetta “Legge Smuraglia”, e dai successivi decreti attuativi: riduzione del 100% per le cooperative sociali (ex art. 4 L. 381/1991), che impieghino persone ammesse alle misure alternative; riduzione dell’80% per le cooperative sociali (ex art. 4 L. 381/1991) che impieghino detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 O.P., sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori.

Le agevolazioni continuano per ulteriori 6 (sei) mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Per la concessione del beneficio occorre procedere all’assunzione dei lavoratori e presentare all’INPS copia della convenzione stipulata con l’Amministrazione Penitenziaria.

Benefici fiscali

Per tutte le imprese (cooperative sociali e imprese pubbliche e private) è previsto un credito mensile d’imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 (sei) mesi successivi alla fine della detenzione. Per gli incentivi di natura fiscale è sufficiente indicare il credito nell’apposito quadro del modello UNICO.

Borsa lavoro

Gli Enti Pubblici erogano, su apposita convenzione, le “borse di lavoro”, cioè somme corrisposte a favore di detenuti ed ex detenuti a titolo di sussidio anche giornaliero, ai fini del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno e rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto. Le somme erogate a titolo di borse di lavoro possono essere collegate solo ad attività di studio e di addestramento professionale.

Nel percorso di reinserimento lavorativo i detenuti beneficiari che hanno intrapreso un rapporto durante la permanenza negli Istituti Penitenziari, se lo desiderano continuano ad essere sostenuti dai volontari dell’Associazione Incontro e Presenza anche in questa fase delicata del reinserimento lavorativo e occasionalmente sono sostenuti anche materialmente nella fase di inizio della nuova avventura professionale. Ogni persona reclusa a cui viene offerta una possibilità lavorativa, oltre che dai volontari dell’Associazione, è seguito chiaramente da uno staff di operatori interni e/o esterni all’Istituto ed è pertanto supportato nel processo di re-ingresso lavorativo da assistenti sociali ed educatori.
Ogni detenuto deve attenersi alle prescrizioni elencate nel provvedimento di ammissione al lavoro e che concernono i comportamenti e le limitazioni che devono essere osservate durante il tempo da trascorrere fuori dall’Istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro. Le violazioni del programma, compiute in autonomia dal detenuto, non comportano conseguenze per il datore di lavoro.

Riferimenti:
LEGGE 22 giugno 2000 n. 193/ Legge 8 novembre 1991, n° 381 INPS circolare 10 novembre 2005, n.115

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